Testo unico del 5 febbraio 1953 n. 39
Articolo 20 – Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici.
In vigore dal 1 gennaio 2001
Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 145
Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo.
Il periodo di durata dell’esenzione e’ annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
LINK alla leggeIl provvedimento C.I.P. n. 10/1993 del 5 maggio 1993, in G.U. 8 maggio 1993, S.O. n. 106 (TITOLO I (VEICOLI A MOTORE), CAPO I (NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI), COMMA 7) dice:
Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus ed i veicoli del Settore VI):
Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%.
Anche se il CIP non esiste più e dal 1994 le agenzie possono fare i prezzi che vogliono ("liberalizzazione delle tariffe"), alcune agenzie applicano queste riduzioni, per esempio Assicuratrice Milanese e Generali.
Assicurare un motociclo elettrico in 14ma classe in provincia di Roma costa 275 euro con Generali.
LINK alla legge
NOTA: la maggior parte delle assicurazioni neanche sa che esistono gli scooter elettrici, e fa molti problemi per assicurarli, non sapendo che cilindrata hanno (dal momento che non hanno cilindri): occorre specificare che si tratta di equivalenti di motocicli 125 o di ciclomotori, rispettivamente se hanno velocità massima superiore o inferiore ai 45 km/h.
Un motoveicolo elettrico si definisce ciclomotore se ha meno di 4 kW di potenza e una velocità massima di 45 km/h. Si definisce invece motociclo di classe 125 se ha velocità maggiore di 45 km/h ma potenza superiore a 4 kW. Fino a 11 kW può essere guidato con la patente B, per potenze superiori serve la patente A.
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